La dott.sa Caterina Starace è socia ordinaria dell'Associazione Nazionale Italiana Traduttori e Interpreti, per cui si avvale del Codice Deontologico della stessa Associazione di cui fa parte.
CODICE DEONTOLOGICO
di A.N.I.T.I.
Preambolo
Il traduttore e l'interprete hanno il compito di trasmettere nella lingua in cui traducono gli stessi concetti e messaggi del testo originale, senza aggiunte o omissioni, al meglio delle loro capacità professionali, rispettando tutti gli aspetti sia linguistici, sia culturali del testo originale. Il traduttore e l'interprete devono favorire la comunicazione ed il colloquio restando in posizione di neutralità.
Titolo I – Principi generali
Art. 1. Ambito di applicazione.
Le norme deontologiche si applicano a tutti i traduttori e interpreti aderenti all'A.N.I.T.I. nell'esercizio della loro attività e nei rapporti tra loro e con i terzi.
Art. 2. Potestà disciplinare e regolamentare.
Ove l’associato violi anche una sola delle regole deontologiche che si è impegnato a rispettare con l’iscrizione all’associazione, è facoltà del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probi Viri, adottare la sanzione disciplinare dell’esclusione dello stesso dall’associazione.
Art. 3. Volontarietà dell'azione.
La responsabilità disciplinare discende dalla volontaria inosservanza dei doveri e delle regole di cui al presente codice, anche se determinata da una condotta omissiva. Oggetto di valutazione discrezionale da parte del Consiglio Direttivo, ai fini dell’eventuale adozione del provvedimento di esclusione, è non solo la violazione specifica addebitata ma anche il comportamento complessivo dell'associato, tenuto conto della gravità del fatto, dell’eventuale recidiva e delle specifiche circostanze soggettive ed oggettive che hanno concorso a determinare l’infrazione.
Art. 4. Attività all'estero.
Nell'esercizio di attività professionale all'estero, traduttori e interpreti sono soggetti alle norme deontologiche interne nonché alle norme deontologiche dell'Associazione presente nel Paese in cui viene svolta l'attività, se ciò è previsto, a condizioni di reciprocità. In caso di conflitto prevalgono le norme interne.
Art. 5. Dovere di probità, dignità e decoro.
Il traduttore e l'interprete devono ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. È fatto divieto al traduttore e all'interprete, nell'esercizio della professione, di esprimere opinioni politiche o personali e di rilasciare dichiarazioni pubbliche circa la propria ideologia politica o religiosa. Con la propria attività di traduzione, i traduttori o interpreti non devono contribuire in maniera consapevole alla perpetrazione di reati o azioni illecite.
Art. 6. Dovere di lealtà e correttezza.
Il traduttore e l'interprete devono svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. Al traduttore e all'interprete è vietato trarre un utile personale da informazioni di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della professione o nell'adempimento di un incarico. L'interprete deve svolgere il proprio incarico con obiettività ed equidistanza, e l'interprete di tribunale deve tenere sempre presente il fatto che opera nell'interesse superiore della Giustizia. Il traduttore deve eseguire a regola d'arte e personalmente l'incarico affidatogli.
Art. 7. Dovere di diligenza.
Il traduttore e l'interprete devono adempiere ai propri doveri professionali con diligenza. In particolare devono rispettare le modalità e i termini dell'incarico. I traduttori devono altresì rispettare i termini di consegna se espressamente previsti e sottoscritti e devono curare l'aspetto formale del testo tradotto.
Art. 8. Dovere di segretezza e riservatezza.
È dovere del traduttore e dell'interprete conservare il segreto sull'attività prestata e mantenere comunque la riservatezza sugli affari trattati. Il traduttore e l'interprete devono inoltre provvedere alla salvaguardia dei documenti e dei dati in loro possesso.
Il traduttore e l'interprete sono tenuti a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti e, comunque, a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell'attività professionale.
Art. 9. Divieto di intermediazione e dovere di indipendenza.
Traduttori e interpreti, nell'esercizio dell'attività professionale, hanno il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la verità della traduzione da pressioni o condizionamenti esterni.
I soci di A.N.I.T.I. non devono porre in essere attività di intermediazione nel settore delle traduzioni e dell’interpretariato.
La collaborazione tra professionisti nelle lingue e nei settori di loro competenza non costituisce attività d’intermediazione.
Traduttori e interpreti non devono tener conto di interessi personali.
Art. 10. Dovere di competenza.
Il traduttore e l'interprete non devono accettare incarichi che sappiano di non poter svolgere con adeguata competenza. In ogni caso il traduttore e l'interprete devono comunicare al committente le circostanze impeditive alla prestazione dell'attività richiesta e così eventualmente la necessità dell'integrazione con altro collega.
L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell'incarico.
Art. 11. Dovere di aggiornamento professionale.
È dovere del traduttore e dell'interprete curare costantemente la propria preparazione professionale, sia in campo strettamente linguistico sia riguardo alla propria cultura generale e specialistica con particolare riferimento ai settori nei quali é svolta l'attività.
Art. 12. Dovere di adempimento previdenziale e fiscale. Assicurazione.
Il traduttore e l'interprete hanno il dovere di provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali prescritti dalle Leggi cogenti e dalle norme in vigore.
E' dovere morale del traduttore e dell'interprete assicurarsi contro i rischi professionali, anche per il tramite di associazioni.
Art. 13. Dovere di evitare incompatibilità.
È dovere del traduttore e dell'interprete evitare situazioni di incompatibilità e comunque segnalare al committente eventuali motivi di conflitto d'interesse che possano compromettere la qualità della prestazione, richiedendo, nel dubbio, il parere dell'Associazione.
Art. 14. Pubblicità.
È consentita la pubblicità specifica e informativa, in ordine al proprio particolare ramo di attività o specializzazione, purché attuata con discrezione e in modo da non recare offesa alla dignità della professione.
Art. 15. Dovere di rispettare le condizioni di lavoro.
È dovere del traduttore e dell'interprete rispettare le condizioni di lavoro definite dall'A.N.I.T.I.
Titolo II - Rapporti con i colleghi
Art. 16. Rapporto di colleganza.
Il traduttore e l'interprete devono mantenere sempre nei confronti dei colleghi un atteggiamento di cordialità e lealtà, al fine di rendere più serena e corretta l'attività professionale. Devono astenersi da ogni attività o forma di pubblicità che possa arrecare danno o pregiudizio ad altri colleghi. In particolare non devono esprimere critiche sui colleghi per il loro operato, né ingenerare la convinzione della superiorità o convenienza delle proprie prestazioni.
È tassativamente vietata la diffusione di notizie relative alla persona e ai comportamenti di un collega. Eventuali violazioni del codice deontologico devono essere rappresentate per iscritto esclusivamente agli organi disciplinari.
Art. 17. Divieto di accaparramento di committenti.
Il traduttore e l'interprete si asterranno da qualsiasi comportamento che possa essere qualificato come "concorrenza sleale". È fatto inoltre divieto al traduttore e all'interprete di sfruttare informazioni, eventualmente ottenute, riguardanti i propri committenti o i committenti di altri colleghi o di approfittare di incarichi in équipe al fine di accaparrarsi committenti.
Art. 18. Rapporti con i collaboratori di studio e con i praticanti.
Traduttori e interpreti devono consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione professionale, compensandone la collaborazione in proporzione all'apporto ricevuto.
Traduttori e interpreti sono tenuti verso i praticanti ad assicurare l'effettività ed a favorire la proficuità della pratica al fine di consentire un'adeguata formazione, mettendo a disposizione un adeguato ambiente di lavoro.
Il praticante, nell'esercizio dell'attività di pratica, é tenuto al rispetto delle presenti norme deontologiche.
Titolo III - Rapporti con i committenti
Art. 19. Rapporto di fiducia.
Il rapporto fiduciario è alla base dell'attività professionale.
Art. 20. Mancata prestazione di attività.
Costituisce violazione dei doveri professionali, sanzionabile anche disciplinarmente, il mancato o ritardato svolgimento dell'incarico ricevuto, quando la mancanza sia riferibile a negligenza o trascuratezza (indipendentemente dal fatto che ne derivi pregiudizio agli interessi del committente).
Art. 21. Obbligo di informazione.
Il traduttore e l'interprete devono rendere note al committente le condizioni di lavoro applicabili all'incarico e fornirgli tutte le informazioni relative.
Art. 22. Obbligo di restituzione di documenti.
Il traduttore e l'interprete sono tenuti a restituire al committente tutta la documentazione ricevuta, quando questi ne faccia richiesta.
Art. 23. Azioni contro il committente per il pagamento del compenso.
In ottemperanza a quanto previsto dalle condizioni di lavoro, il traduttore e l'interprete devono richiedere che gli incarichi siano conferiti per iscritto. Ove la corresponsione del compenso non avvenga entro i termini prescritti il traduttore e l'interprete possono procedere giudizialmente nei confronti del committente per il pagamento delle proprie prestazioni professionali.
Art. 24. La testimonianza del traduttore o dell'interprete.
Per quanto possibile, il traduttore e l'interprete devono astenersi dal deporre come testimoni su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale o inerenti all'incarico ricevuto.
Titolo IV - Rapporti con le altre associazioni
Art. 25. Rapporti con altre associazioni
Devono essere favoriti i rapporti con le altre associazioni di categoria, ai fini della circolazione delle informazioni e di attuazione di azioni comuni a tutela della professione. Tali rapporti sono riservati al Presidente, o ai suoi delegati personali, esclusivamente nell’ambito della delega loro conferita.
Art. 26. Adesione ad altre Associazioni.
L'appartenenza dei soci A.N.I.T.I. ad altre associazioni o gruppi è ammessa purché lo Statuto o i Regolamenti e gli scopi degli stessi non siano in contrasto con le disposizioni dello Statuto, del Regolamento, delle Norme Deontologiche A.N.I.T.I.
Art. 27. Incompatibilità tra le cariche di diverse Associazioni.
I soci ANITI che rivestono cariche rappresentative in ANITI devono astenersi, salvo approvazione del Consiglio Direttivo, dall'assumere cariche anche in altre associazioni di traduttori ed interpreti per evitare situazioni di conflitto, a meno che il cumulo delle cariche o la partecipazione ad incontri possa, a giudizio del Consiglio Direttivo, giovare alla collaborazione tra le associazioni stesse. I soci ANITI che rivestono cariche rappresentative in altre associazioni di traduttori ed interpreti non possono entrare nel Consiglio Direttivo né assumere la posizione di funzionari in ANITI, analogamente a quanto sopra.
Disposizione finale
Art. 28. Norma di chiusura.
Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali di libertà, buon senso, decoro, dignità, diligenza, prudenza e perizia.
Approvato il 27 novembre 2004. Aggiornato il 10.02.2005 e successivamente il 09/06/2007